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Per i genitori che ritengono necessaria l'entrata e/o uscita del proprio figlio in autonomia, è a disposizione la modulistica per procedere all'autorizzazione, che esonera l'Istituto dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.
Chi può far richiesta
Possono richiederlo genitori e tutori degli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado.
Normativa
Si riporta per completezza il quadro normativo, in particolare l'articolo 19-bis del decreto-legge 148 del 16 ottobre 2017:
- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita, scolastiche.
Come effettuare la richiesta
Per effettuare la richiesta, il genitore/tutore compila il modulo cartaceo e lo consegna alla Segreteria dell'Istituto.
L'autorizzazione vale per l'intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca.
Allegati
- Nota MIUR del 12 dicembre 2017 riguardante l'uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
- Modulo di richiesta all' uscita autonoma
- Modulo per la delega all' uscita anticipata o al ritiro