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Per i genitori che ritengono necessaria l'entrata e/o uscita del proprio figlio in autonomia, è a disposizione la modulistica per procedere all'autorizzazione, che esonera l'Istituto dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

Chi può far richiesta

Possono richiederlo genitori e tutori degli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado.

Normativa

Si riporta per completezza il quadro normativo, in particolare l'articolo 19-bis del decreto-legge 148 del 16 ottobre 2017:

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
  2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita, scolastiche.

Come effettuare la richiesta

Per effettuare la richiesta, il genitore/tutore compila il modulo cartaceo e lo consegna alla Segreteria dell'Istituto.

L'autorizzazione vale per l'intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca.

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