Richiesta atti

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Il cittadino ha il diritto di poter visionare i documenti della pubblica amministrazione.

Il nostro ordinamento prevede tre possibilità per accedere agli atti dell'ente:

  • Accesso documentale, disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
  • Accesso civico, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione;
  • Accesso generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza per il quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Modalità di richiesta

La richiesta può essere effettuata online inviando mail alla posta istituzionale: si dovrà prima specificare i propri dati anagrafici, i dettagli della richiesta, leggere e accettare le informative sulla privacy. Dopo l'invio della richiesta, l'ente procederà, secondo quanto previsto dalla normativa, ad analizzare la richiesta e formulare una risposta tramite mezzo certificato (PEC, raccomandata).

Alla presa in carico della richiesta, arriverà al richiedente la notifica via email o PEC (se specificata).